Statuto
Associazione Europea "Amici di San Rocco"

 

Art.1) E’ costituita la “Associazione Europea Amici di San Rocco” avente sede legale e canonica in Roma alla Piazza A. Imperatore n.6, presso la Chiesa San Rocco Arciconfraternita Madre.
L’Associazione può trasferire liberamente la sua sede sul territorio nazionale a giudizio del Consiglio Direttivo ed attivare sezioni dell’Associazione stessa per una presenza capillare ed una immediata azione sul territorio.
Senza disconoscere eventuali enti affini per scopi o natura, quest’Associazione si pone come soggetto e coordinatore principale degli scopi di cui infra, sia direttamente che per affiliazione d’altri comitati o per costituzione di proprie sezioni (giusto quanto sopra previsto), fermo restando la tutela del nome, della natura e dell’attività di quest’Associazione da chiunque altri lo emulano indebitamente.

Art.2) E’ scopo dell’Associazione l’attuazione di iniziative del più alto interesse sociale, culturale e di ispirazione cristiana, nel nome di San Rocco, al fine di tutelare la devozione, l’arte e la genuina religiosità popolare sviluppatesi intorno alla sua figura, e di incentivare lo studio di tutti questi aspetti e di svolgere attività di promozione e di solidarietà sociale.
In particolare quest’associazione è impegnata nella raccolta e devoluzione di fondi coi quali sostenere:
a) – il rilevamento e lo studio delle peculiarità delle realtà sociali che si riconoscono nel nome di San Rocco;
b) – la realizzazione di un concesso annuale per le confraternite, i gruppi ed i veri enti che si riconoscono nella figura del Santo di Montpellier, nonché di altri convegni, incontri di studio, concorsi, incontri di culto, ecc;
c) – l’accorpamento dei gruppi nascenti aggregati all’associazione e all’azione della confederazione Nazionale Confraternite di San Rocco;
d) – lo svolgimento di attività di promozione sociale e solidarietà in favore degli infermi e dei pellegrini del nostro tempo.
Gli scopi annunciati costituiscono il vincolo di destinazione dei fondi raccolti, che i componenti dell’associazione non possono successivamente modificare, con la precisazione che i fondi verranno raccolti distinguendo tra quelli che saranno destinati all’attività di promozione e solidarietà sociale e quelli che verranno destinati alla tutela della devozione dell’arte e delle genuine religiosità popolari sviluppate nel nome di San Rocco. L’Associazione potrà creare un suo organo di stampa o altri strumenti telematici, per informare gli oblatori e le altre realtà collegate sulle attività svolte dall’associazione stessa. Il raggiungimento di questi scopi è attuato mediante pubbliche sottoscrizioni in ogni ambito in cui sia possibile realizzarle nonché mediante iniziative diverse, collaterali ad esse, attuate al solo scopo di sostenere gli scopi dell’Associazione stessa.

Art.3) In relazione all’attività di promozione sociale e solidarietà, l’Associazione si obbliga:
- all’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- a non distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante il perdurare dell’attività, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dell’attività istituzionale sopraindicata e di quelle ad essa connesse;
- a devolvere il patrimonio residuo dell’attività, in caso di sua chiusura per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- a redigere il rendiconto annuale;
- a tenere una contabilità separata, ai sensi dell'art.25 D.Lgs 460/97.

Art.4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni; mobili ed immobili legittimamente pervenuti per oblazioni, donazioni, legati ed erogati da parte degli oblatori, e potrà venire aumentato ed alimentato da chiunque abbia desiderio di potenziare questa sua benefica azione.
L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con la periodica e sistematica devoluzione di parti del suo fondo secondo un piano di riparto preventivamente individuato e deliberato. Provvede inoltre all'investimento del denaro pervenuto, nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, per non lasciarlo giacere a lungo nelle casse dell'associazione medesima, salva sempre la periodica e sistematica devoluzione di capitali e/o interessi al fine della concretizzazione degli scopi ut supra.

Art.5) L’associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da in éPresidente, un Vice-Presidente, numero sei consiglieri (uno da ognuna delle aree geografiche nazionali italiane) un Segretario ed un Tesoriere.
Tutte le cariche del Consiglio Direttivo si possono rinnovare per redistribuzione, eccetto la carica di Presidente tenuto conto:
- degli avvicendamenti e della continuità nel servizio;
- della segnalazione, presentazione, cooptazione – quali nuovi membri - di persone che abbiano apportato un loro significativo contributo operativo all'associazione stessa.
Le sopraindicate cariche cessano per dimissioni o per revoca da parte dell'autorità amministrativa competente, salve le responsabilità civili, penali e canoniche (se e per quanto queste ultime possano occorrere e siano applicabili), e relative sanzioni, cui i membri del Consiglio possono andare incontro a causa di colpa o dolo nel compimento delle loro mansioni.
Dalle cariche direttive dell'associazione si decade, inoltre, per negligenza conclamata ed accertata, nell'esercizio delle stesse.
L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dì ciascun anno.
Il suo rendiconto è reso pubblico mediante comunicazione scritta a tutti gli interessati e pubblicazione sugli organi di stampa, da effettuarsi entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dell'associazione.
Organo consultivo del Consiglio Direttivo è l'assistente Spirituale, che è in stretto rapporto con il Presidente del Consiglio Direttivo.

Art.6) Al Consiglio Direttivo spetta:
a) - di attribuire le cariche dei suoi membri tra gli stessi o di assegnarle a nuovi membri e di conferire procura speciale ad alcuno dei suoi componenti per l'espletamento di atti particolari;
b) - di approvare entro il mese di dicembre il conto preventìvo dell'anno seguente ed entro il mese di marzo il conto consultivo dell'anno precedente;
c) - di provvedere a tutti gli affari che gli siano sottoposti da chiunque abbia interesse all'attività dell'associazione e di tutelare il nome, la natura e l'attività dell'associazione stessa da eventuali realtà alternative che inducano confusione sulle sue identità e finalìtà;
d) - di determinare i compiti ed i compensi del Presidente;
e) – di gestire la "peregrinatio" delle reliquie di San Rocco, ove richieste, prendendo contatto con i richiedenti, accompagnandole, assicurandosi della sicurezza del loro trasporto e riporto ai luoghi di provenienza, facendo in modo che sia organizzata un'accoglienza delle stesse in modo liturgicamente e pastoralmente degno.
Il Consiglio Direttivo ha tuttì i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonchè per la loro ripartizione annuale fra le diverse realtà attraverso le quali l'associazione persegue i.suoi scopi.

Art.7) Il Presidente, fermo restando la necessità di previa deliberazione del Consiglio Dìrettivo per la stipula di tutti gli atti comportanti l'assunzione di obbligazioni, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed inoltre:
- convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, proponendo le materie da trattare;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli argomenti, atti ed affari che vengono deliberati; sorveglia sul buon andamento, in particolare di quello amministrativo gestionale, dell'associazione, facendo dirimere le eventuali controversie verificatesi, da arbitri appositamente nominati di volta in volta;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio Direttivo;
- intrattiene rapporti con le autorità. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fà le veci il membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art.8) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, nella quale devono essere indicati gli argomenti da trattare.
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, mediante votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I verbali delle relative deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art.9) Salvo che l'associazione non abbia ottenuto il riconoscimento giuridico, tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte, a condizione, naturalmente, che queste siano precedute dalla necessaria e relativa delibera dello stesso Consiglio Direttivo; comunque coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti, indipendentemente da chi siano i promotori dell'azione, gli organizzatori della raccolta o gli amministratori dell’associazione, oppure che siano persone diverse da questi, sono responsabili personalmente e solidamente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunciato.

Art.10) Qualora i fondi siano insufficienti allo scopo, o questo non sia attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità amministrativa stabilisce la devoluzione dei beni.

Art.11) Per quanto non contemplato nel presente statuto, si intendono espressamente richiamate le norme Del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.


STATUTO INTERNO DEI GRUPPI "AMICI DI SAN ROCCO”

statuto interno.doc (50 Kb)

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