Statuto
Associazione Europea "Amici
di San Rocco"
Art.1) E’ costituita la “Associazione
Europea Amici di San Rocco” avente sede legale e canonica
in Roma alla Piazza A. Imperatore n.6, presso la Chiesa San
Rocco Arciconfraternita Madre.
L’Associazione può trasferire liberamente la sua
sede sul territorio nazionale a giudizio del Consiglio Direttivo
ed attivare sezioni dell’Associazione stessa per una
presenza capillare ed una immediata azione sul territorio.
Senza disconoscere eventuali enti affini per scopi o natura,
quest’Associazione si pone come soggetto e coordinatore
principale degli scopi di cui infra, sia direttamente che per
affiliazione d’altri comitati o per costituzione di proprie
sezioni (giusto quanto sopra previsto), fermo restando la tutela
del nome, della natura e dell’attività di quest’Associazione
da chiunque altri lo emulano indebitamente. Art.2) E’ scopo dell’Associazione l’attuazione
di iniziative del più alto interesse sociale, culturale
e di ispirazione cristiana, nel nome di San Rocco, al fine
di tutelare la devozione, l’arte e la genuina religiosità popolare
sviluppatesi intorno alla sua figura, e di incentivare lo studio
di tutti questi aspetti e di svolgere attività di promozione
e di solidarietà sociale.
In particolare quest’associazione è impegnata
nella raccolta e devoluzione di fondi coi quali sostenere:
a) – il rilevamento e lo studio delle peculiarità delle
realtà sociali che si riconoscono nel nome di San Rocco;
b) – la realizzazione di un concesso annuale per le confraternite,
i gruppi ed i veri enti che si riconoscono nella figura del
Santo di Montpellier, nonché di altri convegni, incontri
di studio, concorsi, incontri di culto, ecc;
c) – l’accorpamento dei gruppi nascenti aggregati
all’associazione e all’azione della confederazione
Nazionale Confraternite di San Rocco;
d) – lo svolgimento di attività di promozione
sociale e solidarietà in favore degli infermi e dei
pellegrini del nostro tempo.
Gli scopi annunciati costituiscono il vincolo di destinazione
dei fondi raccolti, che i componenti dell’associazione
non possono successivamente modificare, con la precisazione
che i fondi verranno raccolti distinguendo tra quelli che saranno
destinati all’attività di promozione e solidarietà sociale
e quelli che verranno destinati alla tutela della devozione
dell’arte e delle genuine religiosità popolari
sviluppate nel nome di San Rocco. L’Associazione potrà creare
un suo organo di stampa o altri strumenti telematici, per informare
gli oblatori e le altre realtà collegate sulle attività svolte
dall’associazione stessa. Il raggiungimento di questi
scopi è attuato mediante pubbliche sottoscrizioni in
ogni ambito in cui sia possibile realizzarle nonché mediante
iniziative diverse, collaterali ad esse, attuate al solo scopo
di sostenere gli scopi dell’Associazione stessa.
Art.3) In relazione all’attività di promozione
sociale e solidarietà, l’Associazione si obbliga:
- all’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- a non distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
il perdurare dell’attività, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate
a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione dell’attività istituzionale sopraindicata e di
quelle ad essa connesse;
- a devolvere il patrimonio residuo dell’attività,
in caso di sua chiusura per qualunque causa, ad altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, o a fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.
662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- a redigere il rendiconto annuale;
- a tenere una contabilità separata, ai sensi dell'art.25
D.Lgs 460/97.
Art.4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito
dai beni; mobili ed immobili legittimamente pervenuti
per oblazioni, donazioni, legati ed erogati da parte degli
oblatori, e potrà venire
aumentato ed alimentato da chiunque abbia desiderio di
potenziare questa sua benefica azione.
L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi
con la periodica e sistematica devoluzione di parti del
suo fondo
secondo un piano di riparto preventivamente individuato
e deliberato. Provvede inoltre all'investimento del denaro
pervenuto, nel
modo che riterrà più sicuro e redditizio,
per non lasciarlo giacere a lungo nelle casse dell'associazione
medesima, salva sempre la periodica e sistematica devoluzione
di capitali e/o interessi al fine della concretizzazione
degli
scopi ut supra.
Art.5) L’associazione è retta da un Consiglio
Direttivo composto da in éPresidente, un Vice-Presidente,
numero sei consiglieri (uno da ognuna delle aree geografiche
nazionali italiane) un Segretario ed un Tesoriere.
Tutte le cariche del Consiglio Direttivo si possono
rinnovare per redistribuzione, eccetto la carica di
Presidente
tenuto conto:
- degli avvicendamenti e della continuità nel servizio;
- della segnalazione, presentazione, cooptazione – quali
nuovi membri - di persone che abbiano apportato un loro significativo
contributo operativo all'associazione stessa.
Le sopraindicate cariche cessano per dimissioni o per
revoca da parte dell'autorità amministrativa competente, salve
le responsabilità civili, penali e canoniche (se e per
quanto queste ultime possano occorrere e siano applicabili),
e relative sanzioni, cui i membri del Consiglio possono andare
incontro a causa di colpa o dolo nel compimento delle loro
mansioni.
Dalle cariche direttive dell'associazione si decade,
inoltre, per negligenza conclamata ed accertata, nell'esercizio
delle stesse.
L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio
il 1° gennaio
e termina il 31 dicembre dì ciascun anno.
Il suo rendiconto è reso pubblico mediante comunicazione
scritta a tutti gli interessati e pubblicazione sugli organi
di stampa, da effettuarsi entro trenta giorni dall'approvazione
del bilancio dell'associazione.
Organo consultivo del Consiglio Direttivo è l'assistente
Spirituale, che è in stretto rapporto con il
Presidente del Consiglio Direttivo.
Art.6) Al
Consiglio Direttivo spetta:
a) - di attribuire le cariche dei suoi membri tra gli
stessi o di assegnarle a nuovi membri e di conferire
procura speciale
ad alcuno dei suoi componenti per l'espletamento
di atti particolari;
b) - di approvare entro il mese di dicembre il conto
preventìvo
dell'anno seguente ed entro il mese di marzo il conto consultivo
dell'anno precedente;
c) - di provvedere a tutti gli affari che gli siano
sottoposti da chiunque abbia interesse all'attività dell'associazione
e di tutelare il nome, la natura e l'attività dell'associazione
stessa da eventuali realtà alternative che inducano
confusione sulle sue identità e finalìtà;
d) - di determinare i compiti ed i compensi del Presidente;
e) – di gestire la "peregrinatio" delle reliquie
di San Rocco, ove richieste, prendendo contatto con i richiedenti,
accompagnandole, assicurandosi della sicurezza del loro trasporto
e riporto ai luoghi di provenienza, facendo in modo che sia
organizzata un'accoglienza delle stesse in modo liturgicamente
e pastoralmente degno.
Il Consiglio Direttivo ha tuttì i poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione dell'associazione
e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonchè per
la loro ripartizione annuale fra le diverse realtà attraverso
le quali l'associazione persegue i.suoi scopi.
Art.7) Il Presidente, fermo restando la necessità di
previa deliberazione del Consiglio Dìrettivo
per la stipula di tutti gli atti comportanti l'assunzione
di obbligazioni,
ha la rappresentanza legale dell'Associazione di
fronte ai terzi ed in giudizio ed inoltre:
- convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede,
proponendo le materie da trattare;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione
di tutti gli argomenti, atti ed affari che vengono
deliberati; sorveglia
sul buon andamento, in particolare di quello amministrativo
gestionale, dell'associazione, facendo dirimere
le eventuali controversie verificatesi, da arbitri
appositamente
nominati
di volta in volta;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove
la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio ed adotta in caso di urgenza ogni provvedimento
opportuno,
riferendo nel più breve tempo al Consiglio Direttivo;
- intrattiene rapporti con le autorità. In caso di mancanza
o di impedimento del Presidente ne fà le veci il membro
del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Art.8) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente due volte
all'anno e straordinariamente ogni qualvolta
il Presidente
lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta
scritta da due dei suoi membri. La convocazione è fatta
dal Presidente con invito scritto diramato almeno
otto giorni prima, nella
quale devono essere indicati gli argomenti da
trattare.
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide
se è presente
la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza assoluta, mediante votazione palese.
In caso di parità di voti prevale il voto
del Presidente. I verbali delle relative deliberazioni
devono essere trascritti
in ordine cronologico su apposito registro e
devono essere sottoscritti dal Presidente e dal
Segretario.
Art.9) Salvo che l'associazione non abbia ottenuto il riconoscimento
giuridico, tutti i membri del
Consiglio Direttivo rispondono
personalmente e solidalmente delle obbligazioni
assunte, a condizione, naturalmente, che queste
siano precedute
dalla necessaria e relativa delibera dello
stesso Consiglio Direttivo;
comunque coloro che assumono la gestione dei
fondi raccolti,
indipendentemente da chi siano i promotori
dell'azione, gli organizzatori della raccolta o gli amministratori
dell’associazione,
oppure che siano persone diverse da questi,
sono responsabili personalmente e solidamente
della conservazione dei fondi e
della loro destinazione allo scopo annunciato.
Art.10) Qualora i fondi siano insufficienti allo scopo, o questo
non sia attuabile, o,
raggiunto
lo scopo,
si abbia un residuo
di fondi, l'autorità amministrativa
stabilisce la devoluzione dei beni.
Art.11)
Per quanto non contemplato nel presente statuto, si intendono
espressamente richiamate
le norme Del
Codice Civile
e delle leggi speciali in materia.
STATUTO
INTERNO DEI GRUPPI "AMICI DI SAN ROCCO”
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